L’AI Act nel 2026, in particolare in 2 agosto, è entrato in una nuova fase applicativa. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale impone alle aziende nuovi obblighi di trasparenza sui sistemi di IA, l’avvio delle sanzioni per i fornitori dei grandi modelli generativi e una serie di adempimenti da mettere a terra subito. In questo articolo di blog, ti spieghiamo, in modo chiaro e operativo, cosa cambia e da dove partire.
Che cos’è l’AI Act? Perché il 2 agosto 2026 è una data chiave?
Partiamo dal principio, te ne avevamo parlato qualche articolo fa, ricordi? L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) è la prima legge organica al mondo sull’intelligenza artificiale che introduce un quadro normativo comune per tutto il mercato europeo, con l’obiettivo di promuovere un’AI affidabile, trasparente e centrata sull’uomo, tutelando al tempo stesso diritti fondamentali, sicurezza e innovazione. Il regolamento adotta un approccio basato sul rischio: più un sistema di AI può incidere sulla vita delle persone, maggiori saranno gli obblighi previsti per chi lo sviluppa, lo commercializza o lo utilizza.
Attenzione a un errore diffuso: l’AI Act non «entra in vigore» il 2 agosto 2026. È in vigore dal 1° agosto 2024 e si applica a tappe. Il 2 agosto 2026 è una di queste tappe, una delle più rilevanti per chi usa o sviluppa IA a contatto con il pubblico.
Le 3 cose che cambiano dal 2 agosto 2026 sono:
- Trasparenza dei sistemi di IA (articolo 50). Diventano applicabili gli obblighi di trasparenza per i sistemi che interagiscono con le persone (come i chatbot), per i contenuti sintetici generati dall’IA, per i deepfake e per alcuni testi destinati a informare il pubblico. In pratica: l’utente deve sapere quando parla con un’IA e quando un contenuto è artificiale.
- Sanzioni per i fornitori di modelli GPAI (articolo 101). Gli obblighi per i modelli di IA per finalità generali (i cosiddetti GPAI, come i grandi modelli linguistici) erano già applicabili dal 2 agosto 2025. Dal 2 agosto 2026 diventa operativo anche il relativo regime sanzionatorio in capo alla Commissione Europea.
- Innovazione, banca dati e vigilanza. Si applicano anche le disposizioni su spazi di sperimentazione (le cosiddette sandbox), prove in condizioni reali, banca dati europea e vigilanza del mercato, nei limiti compatibili con il rinvio dell’alto rischio.
Come si diceva, l’AI Act nel 2026 non diventa pienamente applicabile, ma segue un calendario di attuazione progressivo. Dopo l’entrata in vigore del regolamento il 1° agosto 2024, il primo passaggio significativo è stato il 2 agosto 2025, quando entrarono in vigore gli obblighi per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale a uso generale (General Purpose AI, come i grandi modelli linguistici).
Nel 2026 si concentra la parte più rilevante della normativa:
- Il 27 luglio diventano applicabili alcune disposizioni sulla governance europea e sulla vigilanza
- Dal 2 agosto si applica la maggior parte delle regole dell’AI Act, comprese quelle sulla trasparenza dei sistemi di AI, sulle sanzioni per i modelli GPAI, sui meccanismi a sostegno dell’innovazione e sulla sorveglianza del mercato.
- Il 2 dicembre termineranno inoltre alcuni periodi transitori e diventano operative ulteriori restrizioni su pratiche vietate
Le organizzazioni che sviluppano o utilizzano sistemi di AI ad alto rischio avranno invece più tempo per adeguarsi poiché gli obblighi per i sistemi elencati nell’Allegato III scatteranno dal 2 dicembre 2027, quelli relativi ai sistemi integrati in prodotti regolamentati (Allegato I) dal 2 agosto 2028, mentre la Pubblica Amministrazione dovrà completare l’adeguamento dei sistemi ad alto rischio già esistenti entro il 2 agosto 2030.
Questa applicazione graduale è stata pensata per consentire ad aziende, sviluppatori ed enti di conformarsi progressivamente ai nuovi requisiti, avendo il tempo di far propri i concetti e metterli in campo in tempo.
Che ruolo ha la tua azienda? Fornitore o deployer?
Se sei un deployer, ossia utilizzi o integri sistemi di AI, l’AI Act verifica se pubblichi deepfake o testi di interesse pubblico generati dall’IA, se usi sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, se l’etichettatura è chiara e accessibile e se resta una revisione umana con responsabilità editoriale identificata.
Se invece sei un fornitore, cioè sviluppi o fornisci sistemi di IA, il regolamento verifica che la trasparenza sia incorporata nella progettazione, che i contenuti sintetici siano marcati in formato leggibile meccanicamente quando richiesto e che documentazione e contratti permettano al deployer di rispettare gli obblighi nell’interfaccia finale.
Attenzione! Se personalizzi, integri, rimarchi (rebranding) o modifichi in modo rilevante un sistema AI, puoi assumere il ruolo di fornitore con i relativi obblighi. È uno degli aspetti più sottovalutati, presta la massima cura!
5 mosse concrete da mettere in campo fin da ora

EU AI Act e GDPR
Un ultimo chiarimento vorremmo fare: l’AI Act non sostituisce il quadro normativo già esistente, si aggiunge ad esso. Gli obblighi introdotti devono essere coordinati con quelli previsti dal GDPR, dal diritto del lavoro, dalle normative settoriali e dalle disposizioni nazionali applicabili. L’AI Act disciplina infatti aspetti specifici legati allo sviluppo, alla commercializzazione e all’utilizzo dei sistemi AI, mentre altre normative continuano a regolare ambiti differenti, come la protezione dei dati personali, la gestione dei rapporti di lavoro o la sicurezza dei prodotti.
Anche l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 50 dell’AI Act non coincide con l’informativa privacy prevista dal GDPR. Sono due strumenti con finalità diverse:
- L’informativa privacy ha lo scopo di spiegare agli interessati come vengono raccolti, utilizzati e protetti i loro dati personali
- Gli obblighi di trasparenza dell’AI Act mirano a rendere riconoscibile l’interazione con sistemi di AI o l’utilizzo di contenuti generati artificialmente, favorendo consapevolezza e fiducia negli utenti.
Allo stesso modo, il rinvio degli obblighi relativi ai sistemi di AI ad alto rischio non significa che le aziende possano attendere prima di intervenire. Le responsabilità già previste dalle normative vigenti restano pienamente applicabili e molte delle attività necessarie per prepararsi richiedono tempo e coordinamento. Basti pensare a:
- Mappatura dei sistemi utilizzati
- Valutazione dei rischi
- Definizione dei ruoli interni
- Gestione dei fornitori
- Formazione del personale
L’AI Act, quindi, si inserisce in un ecosistema di regole già esistente e rappresenta il tentativo dell’Unione Europea di creare un quadro di regole che favorisca un utilizzo dell’AI sicuro, trasparente e affidabile. Per i soggetti coinvolti, la conformità deve essere vista ma come un’opportunità per migliorare la governance dell’AI, ridurre i rischi legali e rafforzare la fiducia di clienti e stakeholder.
Il 2 agosto 2026 rappresenta un passaggio fondamentale che non è però il punto di arrivo. Le imprese che inizieranno fin da subito a censire i sistemi AI utilizzati, definire responsabilità interne, aggiornare processi e formare il personale arriveranno preparate alle prossime scadenze del 2027 e del 2028, evitando interventi urgenti e costosi.
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